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Superbonus 110% per interventi sugli appartmenti all’interno di condomini

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 60/E emanata nella giornata del 28 settembre 2020, ha affrontato una questione importante in merito all’ambito applicativo del superbonus 110% contenuto nel Decreto Rilancio.

L’ipotesi – riporta un articolo del sito di economia investireoggi.it – è quella di lavori “trainanti”, effettuati sulle parte comuni condominiali, e contestuali lavori “trainati”, fatti dal singolo condomino sul proprio appartamento (come la sostituzione degli infissi).

L’Agenzia ha specificato che il superbonus 110% spetta per le spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi “trainanti” fatti su edifici residenziali, ossia interventi di isolamento termico sugli involucri (c.d. cappotto termico); sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni condominiali; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti interventi antisismici.

Rientrano nel superbonus 110% anche i lavori “trainati”, ossia quelli che danno diritto alla potenziata detrazione fiscale solo se eseguiti congiuntamente ai “trainanti”. In particolare si tratta dei classici interventi di efficientamento energetico (ad esempio la sostituzione degli infissi); dell’installazione di impianti solari fotovoltaici; delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all’ambito soggettivo – prosegue il portale di economia riportando il parere dell’Agenzia –  il superbonus 110% si applica al condominio; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

 

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