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Superbonus, il familiare convivente può detrarre anche se non proprietario immobile

Nei giorni scorsi il portale specializzato investireoggi.it ha pubblicato un interessante approfondimento riguardo al Superbonus 110% (qui potete trovare tutte le nostre pubblicazioni in tema), o per meglio dire una precisazione significativa sulle opzioni di accesso all’iniziativa, partendo da questo quesito: “Può, il figlio godere del superbonus 110% per lavori fatti sulla casa in cui vive ancora con i genitori ma di cui non è proprietario?”.

Un caso frequente in ambito Superbonus 110% è, appunto, quello in cui la spesa che dà diritto al beneficio fiscale sia sostenuta da un familiare convivente con il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori.

L’ipotesi introdotta dal suddetto quesito potrebbe, ad esempio, essere quella in cui la spesa è sostenuta dal figlio (lavoratore) per interventi sull’immobile di proprietà dei genitori (mentre il figlio non ha alcun titolo di proprietà).

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E del 2020, ha chiarito che sono ammessi a fruirne del superbonus 110% anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Il figlio o il coniuge conviventi con il proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, pertanto, sulla base del predetto chiarimento e nel rispetto delle condizioni, possono godere del Superbonus 110% e ciò anche se essi non hanno alcun tipo di proprietà sul fabbricato medesimo.

Le condizioni dell’Agenzia in tema vengono così riassunte da investireoggi.it: il superbonus 110% spetta ai familiari del detentore dell’immobile a condizione che:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

 

 

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