Mentre prosegue il lavoro alla Camera dei Deputati per la conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), sono stati rivisti i tetti di spesa per il superbonus 110%. Lo scrive il sito specializzato in fisco e diritto laleggepertutti.it evidenziando che nei condomini fino a otto unità abitative i limiti restano fissati così: per la realizzazione del cappotto termico: 40mila euro, moltiplicato per il numero di alloggi; per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento: 20mila euro.
Nei condomini con più di otto unità abitative, le soglie massime sono: per la realizzazione del cappotto termico: 30mila euro, moltiplicato per il numero di alloggi; per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento: 15mila euro.
In entrambi i casi, resta il vincolo di migliorare di due classi energetiche l’edificio. Non c’è questa necessità per gli interventi antisismici, per i quali il tetto di spesa è stabilito in 96mila euro. Il testo approvato dalla Commissione Bilancio conferma il recupero della detrazione in cinque anni, la cessione del bonus e lo sconto in fattura.
Sono proprio i condomini quelli che beneficeranno maggiormente del superbonus. Ciò significa – ricorda laleggepertutti.it – che avranno accesso all’agevolazione le società che hanno un appartamento in un contesto condominiale, ma anche le dimore bifamiliari e le varie palazzine. Va ricordato, infatti, che il Fisco considera un condominio l’immobile con più unità abitative dello stesso proprietario.
Rientrano nel superbonus pure le seconde case. Secondo la versione del decreto che arriva in Aula, infatti, le persone fisiche hanno diritto alla detrazione del 110% su un massimo di due unità abitative. Significa che chi, ad esempio, ha due case in un condominio in città, può applicare il superbonus anche per i lavori realizzati nella casa di vacanza sul lago e su un’altra casa al mare.
Da chiarire ancora, se l’agevolazione interessa anche la singola unità abitativa di un condominio o la casa bifamiliare. Mentre sono ammessi gli interventi su singole unità in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno. È il caso delle villette a schiera. Escluse le unità iscritte nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (palazzi e castelli).
Su altri fronti ci sono dei limiti territoriali. Ad esempio, sul sismabonus, applicabile solo nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3. Resta esclusa la zona 4, che interessa quasi 2.000 Comuni.