Una delle “certezze” relative al Superbonus 110%, fin dall’entrata del tema nel dibattito relativo alle iniziative di sgravio fiscale del governo, ha riguardato il concetto di interventi “trainanti” come garanzia per poter accedere al bonus. Come da specifico articolo del Decreto Rilancio, parliamo di interventi di isolamento termico sugli involucri, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni condominiali e altre operazioni.
In risposta a quesiti sollevati da operatori del settore e da semplici cittadini, il portale di finanza money.it si è concentrato sulla sostituzione degli infissi, indicandolo correttamente come intervento “trainato” ma specificando come a suo volta il medesimo possa rientrare nell’agevolazione del superbonus. Per poter procedere con la sostituzione degli infissi e usufruire dello sgravio del 110% – riporta il sito – bisogna prima effettuare uno dei lavori “trainanti”.
Più nel dettaglio, per poter beneficiare della maxi detrazione si deve ottenere un miglioramento di almeno 2 classi energetiche con uno dei lavori “trainanti” pagati con spese documentate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore
- interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti” perché uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri lavori, detti “trainati”, come appunto la sostituzione degli infissi.
In tema però è importante ricordare una eccezione sollevata dal portale specializzato in edilizia mansarda.it. Che ricorda come il comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio consenta in casi specifici di accedere al Super Ecobonus con la sola sostituzione degli infissi, senza altri interventi “trainanti”: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.”
Se una mansarda, dunque, si trova in un edificio vincolato dal codice dei beni culturali e del paesaggio o sono vietati gli interventi “trainanti”, anche la sola sostituzione degli infissi può essere detratta al 110%. In questi casi non vale più l’obbligo di portare a termine la sostituzione degli infissi insieme ai lavori “trainanti”.