Le detrazioni per la riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) e per gli interventi antisismici (cd. Sismabonus) spettano anche per interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali.
Ciò è quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 34 del 25 giugno 2020, che segna un cambio di rotta rispetto all’interpretazione sino ad ora adottata.
In particolare, l’Agenzia spiega che l’ecobonus spetta anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili detenuti, a prescindere che siano qualificati come strumentali, merce o patrimoniali. Ugualmente si può affermare per il sismabonus, in relazione agli interventi di messa in sicurezza.
L’Agenzia delle Entrate è arrivata a questa conclusione dopo alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, secondo cui “il beneficio fiscale per le spese relative agli interventi riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società, che abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi ovvero su edifici riassegnati ai soci”.
Si tratta di un nuovo e importante indirizzo di prassi, al quale dovranno adattarsi gli Uffici nella gestione del contenzioso e con un impatto anche sulle controversie pendenti che dovranno essere riesaminate seguendo questa nuova impostazione che meglio si specifica di seguito.