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Fotovoltaico, modello unico semplificato per impianti fino a 200Kw

Il ministro Cingolani ha firmato il provvedimento che amplia il perimetro di applicazione della procedura semplificata per gli impianti fotovoltaici. Esso dà attuazione a una delle semplificazioni in materia energetica previste dal decreto Bollette di marzo (Dl 17/2022, all’articolo 10).

Il nuovo decreto “definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.

L’estensione del modello unico semplificato agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW costituisce anche a detta dello stesso ministro un passo importante.

Nello specifico, il modello  è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

  • ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione;
  • modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici;
  • aventi potenza nominale non superiore a 200 kW;
  • per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

Il modello unico, per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati negli edifici, consente di accedere a una procedura online semplificata che ha razionalizzato lo scambio di informazioni tra Comuni, gestori di rete e Gse.

La procedura, che prevede una comunicazione al proprio gestore di rete, è già attiva per gli impianti con potenza nominale non superiore ai 20 kW ed dalla fine 2021 (con il Dlgs 199/2021, articolo 25) agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW. Il DL n. 17/2022 ha ulteriormente estero il perimetro di azione.

 

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