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Decreto Rilancio, ufficiali le detrazioni al 110% per il FV

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ieri al Decreto Rilancio, che contiene misure a sostegno dell’economia italiana per un valore complessivo di 55 miliardi di euro. Tra le iniziative rientrano le detrazioni fiscali al 110% per ecobonus e ristrutturazioni, all’interno delle quali rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici”, si legge nel testo del documento, “la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.

Il documento indica però che per godere della maxi agevolazione, i lavori di installazione devono essere eseguiti congiuntamente a un intervento “trainante”, e quindi quelli che il decreto ha individuato in “isolamento termico”, “caldaia a pompa di calore o a condensazione” e “messa in sicurezza sismica dell’edificio”. Nel caso in cui l’intervento non si agganci a uno di questi lavori, il tetto di spesa per il fotovoltaico viene ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

Per tali interventi, come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate, in luogo della detrazione”, continua il testo, “il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta”.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati “con la detrazione di cui al medesimo comma 5“, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

 

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