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Decreto Rilancio: ecobonus al 110% confermato ma con sanzioni per false attestazioni

“I soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli per ecobonus e sismabonus potenziati al 110% rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che avviino i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici”. È quanto si legge nello schema del Decreto Rilancio, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri e inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (qui la nostra news).

Il passaggio relativo alla sanzione rappresenta una novità rispetto a quanto era stato comunicato nei giorni scorsi: si potrà usufruire dell’ecobonus al 110% anche per la seconda casa, in definitiva, ma ci sono delle regole da rispettare.

Nel dettaglio, lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sismabonus sarà riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle “seconde case”, a patto però che non siano villette unifamiliari. In un primo momento sembrava che le “seconde case” fossero escluse da tale agevolazione fiscale, ma nell’ultima bozza del decreto il Governo fa un piccolo passo indietro includendo le seconde case che fanno parte di un condominio (compreso un appartamento in uno stabile al mare).

In tema di sanzioni, l’ecobonus al 110% si potrà richiedere soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito. Secondo le prime anticipazioni , chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro.

Tra le novità dell’ultima ora inserite nel testo, infine, c’è anche quella secondo cui la polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni che i professionisti dovranno stipulare, non dovrà essere inferiore a 500mila euro. E questo per garantire, sempre secondo quanto prevede la norma, ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. A verificare sulla veridicità delle informazioni e dei dati attestati e asseverati dai professionisti incaricati sarà comunque il ministero dello Sviluppo economico. E in caso di false attestazione disporrà l’immediata decadenza dai benefici fiscali.

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