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Superbonus 110%: le ultime novità per il fotovoltaico nelle Faq del governo

Uno degli interventi che danno diritto ad usufruire del Superbonus 110% è l’installazione di un impianto fotovoltaico. Sul sito dedicato all’iniziativa, il governo ha pubblicato un aggiornamento delle Faq con tutte le risposte utili che riguardano l’installazione di impianti FV e il bonus.

Il portale, in principio, ribadisce che l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi “trainati” (dunque con possibilità di beneficiare del bonus) a condizione che si esegua un intervento “trainante” di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

In particolare, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio;
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
  • su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;

Più nel dettaglio si segnalano le seguenti due Faq:

  • In un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente?

Si, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l’impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio.

  • Nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio?

Si ritiene che se l’impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.

 

 

 

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