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ITALIA SOLARE, accolte alcune richieste di modifica del DL Crisi

ITALIA SOLARE, l’associazione che raccoglie oltre 800 aziende Italiane impegnate nel solare fotovoltaico, ha comunicato che il 2 novembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della legge di conversione del DL Crisi che accoglie, seppur parzialmente, le richieste che aveva avanzato.

Il riferimento è l’articolo 13-bis che riportiamo di seguito.

«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili).

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: “fra il 20 e l’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fra il 10 e il 50 per cento” e le parole: “ridotte di un terzo” sono sostituite dalle seguenti: “ridotte della meta’”;
b) al comma 3-quater, le parole: “del 30 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: “del 10 per cento della tariffa incentivante” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali e’ stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.”;
c) al comma 4-bis, le parole: “del 20 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: “del 10 per cento della tariffa incentivante” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali e’ stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti”.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e’ intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

Un altro risultato positivo che premia l’azione efficace svolta dall’Associazione per promuovere la diffusione del fotovoltaico in Italia.

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