Dall’Agenzia delle entrate arrivano buone notizie per i proprietari di appartamenti in condomini sui quali ci sono vincoli delle Belle arti, o altri divieti a livello comunale, che impediscono di effettuare interventi di coibentazione sulla facciata. Chi vuole riqualificare il proprio appartamento dal punto di vista dei consumi di energia, infatti, potrà usufruire del Superbonus al 110% per tutte le opere interne.
Sarà sufficente certificare il salto di due classi, senza coinvolgere il condominio. Il via libera ufficiale ha sciolto definitivamente un dubbio che ha finora ha bloccato molti interventi nei centri storici e nelle zone soggette a vincoli paesaggistici.
In linea di principio per chi abita in condominio presupposto per ottenere il Superbonus per le opere effettuate all’interno del proprio appartamento, è la realizzazione degli interventi definiti come “trainanti” dal punto di vista dell’efficientamento energetico. Categoria alla quale appartengono la coibentazione dell’edificio (realizzazione del “cappotto termico”) e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Per avere il Superbonus questi interventi devono garantire il miglioramento di due classi energetiche. La regola, dunque, è quella che in presenza di un condominio il miglioramento di due classi deve essere assicurato per l’intero edificio, ma è assai difficile che questo obbiettivo si raggiunga quando la coibentazione della facciata non è ammessa a causa dei vicoli urbanistici.
In questo caso la soluzione è arrivata in maniera ufficiale poco prima di Natale, con la risposta 595/2020 ad un quesito posto in via formale all’Agenzia. Il proprietario di due appartamenti all’interno di un condominio vincolato aveva infatti chiesto un parere sulla possibilità di usufruire del Superbonus per alcune opere interne, come la sostituzione degli infissi, a fronte della riduzione di due classi energetiche per il suo solo appartamento, senza, quindi, effettuare i conteggi a livello condominiale.
La domanda ha avuto una risposta positiva. L’Agenzia ha infatti chiarito che qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati realizzati all’interno delle singole unità immobiliari, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche degli appartamenti in questione.