Grazie al recepimento della direttiva europea 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica – avviato in via preliminare dal Consiglio dei ministri agli inizi di agosto con uno schema di decreto legislativo ora all’esame delle Camere – l’Italia si sta occupando al massimo livello istituzionale del tema dei diritti contrattuali dei clienti che acquistano energia elettrica per ampliare le tutele e aumentare l’accuratezza e la comprensione delle bollette. Ora occorre attendere un provvedimento ad hoc dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) che sarà a chiamata a dare applicazione alle norme.
Cosa cambia in concreto per i clienti? Lo schema del decreto legislativo stabilisce innanzitutto che i consumatori debbano ricevere dagli operatori di loro scelta informazioni chiare. Il cliente finale – si legge nella bozza del provvedimento – deve ricevere, prima della firma del contratto, un documento informativo con una sintesi di tutti i suoi diritti contrattuali e deve ottenere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva “dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della facoltà di recedere dal contratto”
Il decreto vieta, inoltre, l’applicazione di “indebite discriminazioni” ai clienti finali per la scelta di un determinato metodo di pagamento.
I fornitori devono informare i clienti in modo adeguato e “con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l’interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese” anche sulle misure alternative alla disconnessione del servizio.
Riguardo alla procedura per il cambio di fornitore il provvedimento stabilisce che il passaggio deve avvenire “nel più breve tempo possibile, e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della bolletta” senza discriminazione di costi, oneri e tempi.
In caso di recesso – infine – non deve essere previsto alcun onere per i clienti civili e le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato o un bilancio non superiore a 10 milioni di euro. Il fornitore può imporre il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso solo “a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quando nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente“.