HomeIdrogeno verdeCommissione UE: l’unico idrogeno rinnovabile è quello prodotto da energia pulita

Commissione UE: l’unico idrogeno rinnovabile è quello prodotto da energia pulita

Definire il concetto di idrogeno rinnovabile nell’UE. Con questo obiettivo la Commissione europea, attraverso l’adozione di due atti delegati previsti dalla direttiva sull’energia da fonti rinnovabili, ha proposto oggi norme dettagliate sull’idrogeno rinnovabile. Gli atti – spiega la Commissione – costituiscono due degli elementi di una vasta disciplina dell’UE sull’idrogeno, in cui rientrano investimenti nelle infrastrutture energetiche, norme in materia di aiuti di Stato e traguardi previsti per legge per l’idrogeno rinnovabile nell’industria e nei trasporti.

Nel dettaglio con questi atti tutti i carburanti rinnovabili di origine non biologica dovranno essere prodotti a partire da energia elettrica da fonti rinnovabili. I due atti sono interconnessi e necessari entrambi affinché i carburanti possano essere conteggiati ai fini del conseguimento dell’obiettivo degli Stati membri per le energie rinnovabili. Agli investitori offriranno certezza normativa ora che l’UE mira a raggiungere l’obiettivo che si è data con il piano REPowerEU, ossia produrre al proprio interno 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile e importarne altrettante.

L’idrogeno rinnovabile – ha evidenziato Kadri Simson, commissaria per l’Energia – è uno degli elementi fondamentali della strategia dell’Unione per una transizione all’energia pulita che risulti efficace sotto il profilo dei costi, e per l’affrancamento dai combustibili fossili russi in alcuni processi industriali. Affinché questo mercato emergente possa svilupparsi e consolidarsi in Europa, è indispensabile la vigenza di norme chiare e di un sistema attendibile di certificazione. Gli atti delegati odierni danno agli investitori la tanto necessaria certezza del diritto e rafforzeranno ulteriormente la leadership industriale dell’UE in questo settore dell’energia verde”.

Il primo atto delegato stabilisce le condizioni a cui l’idrogeno, i carburanti a base di idrogeno e altri vettori energetici possono essere considerati carburanti rinnovabili di origine non biologica. Precisa il principio di “addizionalità” stabilito riguardo all’idrogeno nella direttiva dell’UE sull’energia da fonti rinnovabili: gli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno dovranno essere collegati a una nuova capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così che la produzione di idrogeno rinnovabile incentivi un aumento del volume di energia rinnovabile disponibile per la rete rispetto all’esistente. La produzione di idrogeno aiuterà così la decarbonizzazione e integrerà le iniziative di elettrificazione, evitando nel contempo di esercitare pressione sulla generazione di energia elettrica.

Inizialmente trascurabile, la domanda di energia elettrica per la produzione di idrogeno aumenterà intorno al 2030 con la diffusione in massa di elettrolizzatori su larga scala. La Commissione stima in 500 TWh circa di energia elettrica da fonti rinnovabili il fabbisogno necessario per centrare l’obiettivo di REPowerEU per il 2030 di produrre 10 milioni di tonnellate di carburanti rinnovabili di origine non biologica. L’obiettivo di 10 Mt nel 2030 corrisponde al 14% del consumo totale di energia elettrica nell’UE e trova riscontro nella proposta della Commissione di portare al 45% l’obiettivo per le energie rinnovabili al 2030. L’atto delegato prevede diversi modi in cui i produttori possono dimostrare che l’energia elettrica da fonti rinnovabili impiegata per la produzione di idrogeno rispetta le norme in materia di addizionalità. Prevede altresì criteri atti a garantire che l’idrogeno rinnovabile sia prodotto soltanto quando e dove è disponibile una quantità sufficiente di energia rinnovabile locale (la cosiddetta correlazione temporale e geografica).

In considerazione degli impegni d’investimento in corso e per dare al settore modo di adeguarsi alla nuova disciplina, le norme saranno introdotte gradualmente, inasprendosi via via col tempo. Nello specifico le norme prevedono una fase di transizione per l’introduzione degli obblighi di “addizionalità” per i progetti relativi all’idrogeno che entreranno in funzione entro il 1º gennaio 2028. La fase di transizione corrisponde al periodo in cui saranno potenziati e immessi sul mercato gli elettrolizzatori. I produttori di idrogeno potranno associare la produzione di idrogeno alle energie rinnovabili per cui hanno stipulato contratti collegandole su base mensile fino al 1º gennaio 2030. Gli Stati membri avranno tuttavia facoltà d’introdurre norme più rigorose in materia di correlazione temporale a partire dal 1º luglio 2027.

Gli obblighi inerenti alla produzione di idrogeno rinnovabile varranno sia per i produttori dell’Unione sia per i produttori di paesi terzi che intendono esportare nell’UE idrogeno rinnovabile che sia conteggiato ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energie rinnovabili. Grazie a un sistema di certificazione basato su sistemi volontari, i produttori, siano essi dell’UE o di paesi terzi, potranno dimostrare, in modo semplice e immediato, la conformità alla disciplina dell’UE e commerciare idrogeno rinnovabile nel mercato unico.

Il secondo atto delegato prevede una metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dei carburanti rinnovabili di origine non biologica. La metodologia tiene conto delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita dei carburanti: a monte, in fase di prelievo di energia elettrica dalla rete, in fase di lavorazione e in fase di trasporto del carburante al consumatore finale. Precisa il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dell’idrogeno rinnovabile o dei suoi derivati in caso di coproduzione in un impianto che produce carburanti fossili.

Gli atti adottati oggi saranno ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, che dispongono di due mesi di tempo per esaminarli e accettarli o respingerli. Su richiesta di una o dell’altra istituzione, il periodo d’esame può essere prorogato di due mesi. Parlamento europeo e Consiglio non possono modificare gli atti sottoposti loro.

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