Intorno al superbonus del 110% – che consente di realizzare con agevolazioni fiscali lavori di ristrutturazione degli immobili che portino ad un miglioramento energetico – si è creata un’attesa spasmdodica, sia da parte dei contribuenti, sia delle imprese edilizie. Tuttavia da quando è stato annunciata l’agevolazione fiscale, come evidenzia il sito laleggepertutti.it, sono emersi diversi paletti ed è ipotizzabile l’introduzione di nuovi elementi prima dell’approvazione definitiva del dl Rilancio.
Nell’attesa di possibili novità, può essere utile riassumere quelli che a oggi sono i punti fermi e proporre una sintetica guida – come ha fatto l’agenzia Adnkronos sulla scia di quanto pubblicato da laleggepertutti.it – per capire chi ne ha diritto, per fare ché cosa, quali sono gli edifici ed i lavori interessati, come accedere all’agevolazione, ecc.
L’Adnkronos inizia con il ricordare che possono beneficiare del superbonus del 110% per la ristrutturazione con miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio le persone fisiche che detengono le unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Rientrano le spese per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si valuta l’eventuale proroga a tutto il 2022. L’agevolazione è valida anche per le seconde case.
La detrazione spetta anche a: soggetti Ires come gli ex Iacp; società aventi le stesse finalità sociali (per gli immobili di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o da loro gestiti per conto dei Comuni); cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
In caso di interventi sulle parti comuni dello stabile, ne hanno diritto: persone fisiche; professionisti; imprese, comprese le società di persone o capitali. L’oggetto dei lavori può essere: un’abitazione, anche se non adibita ad abitazione principale; un ufficio; un negozio.
L’agevolazione viene riconosciuta se i lavori di ristrutturazione dell’immobile contengono almeno uno di questi tre interventi cosiddetti trainanti: isolamento termico dell’edificio (cappotto termico); sostituzione dell’impianto di condizionamento con caldaia a condensazione; installazione di impianto a pompa di calore.
Per avere la detrazione del 110%, è necessario pagare i lavori con bonifico bancario o postale (cosiddetto bonifico parlante) da cui risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Per l’installazione delle colonnine di ricarica, il pagamento può avvenire con bonifico o con qualsiasi strumento tracciabile, senza l’obbligo su specificare le informazioni sopra citate e senza la trattenuta dell’8%.
I limiti di spesa dei tre interventi trainanti sono di 30mila o 60mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, rispettivamente per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici o per l’isolamento termico ovvero di 30mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di edifici unifamiliari.
Il decreto concede la possibilità di: godere direttamente della detrazione fiscale o di trasformarla in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo all’impresa che effettua i lavori o a terzi; convertire la detrazione in un pari contributo a mezzo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale potrà, a sua volta, utilizzarlo come credito d’imposta, successivamente cedibile.
Il provvedimento prevede la detrazione del 110% sui lavori di isolamento termico (ad esempio, il cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile.
Per quanto riguarda il superbonus 110% su impianto di riscaldamento, la detrazione si applica alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente con uno alimentato da pompa di calore o con caldaia a condensazione o con sistema di microgenerazione.
Se abbinati agli interventi di efficientamento energetico, è possibile ottenere la detrazione del 110% anche sull’installazione di: pannelli fotovoltaici; serramenti con miglioramento dell’isolamento termico e acustico; pannelli solari; colonnina di ricarica elettrica.
Beneficiano della detrazione del 110% i seguenti interventi antisismici: messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici; lavori per il passaggio ad una o due classi di rischio sismico inferiori; acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3.
Per usufruire del superbonus del 110% occorre presentare: progetto; relazione di conformità prima dell’inizio dei lavori; attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori; attestato di prestazione energetica (l’Ape).
Previsti controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla documentazione presentata dal contribuente. In caso di assenza dei requisiti, si prevede: la restituzione dell’importo relativo alla detrazione non spettante; il pagamento di interessi sull’importo sopra citato. Le sanzioni verranno applicate: nei confronti del contribuente; in solido con il fornitore se venisse riscontrato il «concorso nella violazione» insieme a chi ha ceduto il credito d’imposta.