Consiglio e Parlamento europeo hanno deciso di dare una stretta nel contrasto ai reati ambientali mettendo a punto una nuova proposta di direttiva che dovrebbe sostituire quella emanata nell’ormai lontano 2008. La nuova direttiva ha l’obiettivo di stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle relative sanzioni al fine di tutelare l’ambiente. Tra le principali misure proposte, viene ampliato il numero di reati contro l’ambiente che salgono dagli attuali 9 a 18. In particolare vengono introdotti reati relativi al traffico di legname, causa di deforestazione e quindi di danni all’ecosistema, al riciclaggio di componenti inquinanti delle navi e alla violazione grave della legislazione in materia di sostanze chimiche. Le istituzioni europee inoltre hanno stabilito di introdurre una clausola che riguarda i cosiddetti “reati qualificati” ovvero quelle azioni illegali provocate volontariamente che causano distruzione, danni irreversibili, diffusi e rilevanti e duraturi a un ecosistema di dimensione o di valore ambientale considerevole, a un habitat naturale all’interno di un sito protetto, alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque.
- In caso di “reati qualificati” (come sopra specificati), che causano danni catastrofici, viene stabilita una pena massima di almeno 8 anni di reclusione.
- In caso di reati commessi per grave negligenza che provocano il decesso di persone, viene stabilita una pena massima di almeno 5 anni di reclusione.
- In caso di altri reati dolosi previsti dalla normativa, viene stabilita, a seconda del caso specifico, una pena massima di 5 o 3 anni di reclusione.
- In caso di reati di natura dolosa che causano il decesso di persone, viene fissata una pena massima di almeno 10 anni di reclusione.
Qualora i reati ambientali siano perpetrati da persona giuridica sono previste le seguenti sanzioni:
- Per i reati più gravi viene fissata una pena pecuniaria pari ad almeno il 5% del fatturato mondiale complessivo della persona giuridica o, in alternativa, una somma pari a 40 milioni di euro.
- Per tutte le altre categorie di reati ambientali viene prevista una sanzione pecuniaria massima pari ad almeno il 3% del fatturato mondiale complessivo della persona giuridica o, in alternativa, una somma pari a 24 milioni di euro.
In aggiunta, è possibile che vengano adottate misure supplementari, tra cui l’obbligo per l’autore del reato di ripristinare l’ambiente o di compensare i costi connessi ai danni causati, il ritiro di permessi o di autorizzazioni, l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici.