Il 30 giugno si avvicina e con esso la data di scadenza della restituzione dei benefici della cosiddetta Tremonti Ambiente, vale a dire la disposizione che prevede che i costi sostenuti per investimenti ambientali possano essere deducibili dalla base imponibile dei redditi tassabili.
All’approssimarsi della scadenza, ITALIA SOLARE scende in campo sulla vicenda del divieto di cumulo tra agevolazioni della Tremonti Ambiente e incentivi dei conti energia FV. L’associazione ha inviato una lettera al Ministero dell’Economia e delle Finanze (e per conoscenza al Ministero dello Sviluppo economico e al GSE) chiedendo una proroga al 30 giugno 2021 della scadenza per la restituzione delle agevolazioni.
“In questi mesi abbiamo più volte portato all’attenzione dei ministeri l’impossibilità per molti nostri associati, vista la situazione economica generata dalla pandemia COVID-19, di pagare entro il 30 giugno i benefici derivanti dalla Tremonti Ambiente. Ora torniamo nuovamente a sollecitarlo”, spiega Paolo Rocco Viscontini, presidente di ITALIA SOLARE.
Nella missiva ITALIA SOLARE chiede dunque a nome dei suoi associati di ricomprendere la scadenza del 30 giugno tra quelle oggetto di proroga a causa del Covid-19, stabilendo come nuova data di scadenza il 30 giugno 2021.
In un comunicato, l’associazione che rappresenta l’intera filiera dell’industria fotovoltaica nazionale ricorda che la norma per come è stata concepita (versamento della aliquota di imposta IRES/IRPEF sull’integrale “variazione in diminuzione” dal reddito di impresa riportata nella dichiarazione dei redditi per fruire della Tremonti Ambiente), obbliga i contribuenti “paradossalmente” a versare anche importi per agevolazioni che non sono ancora state fruite dagli stessi, ITALIA SOLARE sollecita quindi un pronto intervento da parte del MEF/Agenzia Entrate affinché chiarisca le modalità di attuazione della normativa ed escluda gli effetti “distorsivi” presenti.
L’associazione chiede, inoltre, di prevedere con apposita news del GSE a titolo umanitario e di tutela sociale di non adottare provvedimenti di decadenza o decurtazione della tariffa nei confronti di coloro che entro il 30 giugno 2020 abbiano aderito al meccanismo di cui all’articolo 36 del D.L. 124/2019, di rinuncia al cumulo, rinunciando ai giudizi, ma pagando solo una parte di quanto dovuto.