zeroEmission Medieterranean 2024
HomeEcobonus / SuperbonusAgenzia delle Entrate, nuova circolare sul Superbonus 110%
zeroEmission Medieterranean 2024

Agenzia delle Entrate, nuova circolare sul Superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate – in risposta ai numerosi quesiti sul Superbonus 110% posti da cittadini, imprese e professionisti – ha pubblicato una lunga circolare di chiarimenti sull’agevolazione prevista dal decreto Rilancio,

La circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Vengono riepilogate le recenti modifiche al superbonus introdotte dal Dl n. 104/2020 e viene fornito l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Tra i chiarimenti della nuova circolare dell’Agenzia dell’Entrate:
  • viene ribadita la nozione di accesso autonomo dall’esterno;
  • vengono spiegate le modifiche sul quorum ridotto, necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori;
  • vengono forniti dettagli sulle semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali;
  • c’è un approfondimento sull’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.

I chiarimenti riguardano anche le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale che possono fruire del superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile.

La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo – è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.

Il nuovo documento, infine, affronta il tema degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.

Iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti alla nostra community e ricevi, ogni giorno, tutte le ultime novità del settore!

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Articoli correlati