L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui tempi entro cui è possibile beneficiare del superbonus 110% sugli interventi per il miglioramento energetico degli edifici. Sempre in considerazione del fatto che è possibile accedere alla maxi detrazione per alcuni lavori come l’installazione dei pannelli fotovoltaici o la sostituzione degli infissi a condizione, però, che questi interventi (denominati “trainati”) siano vincolati ai lavori trainanti, come la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione.
Il portale quifinanza.it, in collaborazione con l’agenzia Adnkronos, ha riassunto per punti gli “alert” dell’Agenzia. Eccoli qui di seguito:
- Superbonus 110% per le spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Il superbonus del 110% viene riconosciuto sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’Istituto autonomo case popolari (Iacp) e simili, godono di un arco temporale più ampio: il termine, infatti, è il 30 giugno del 2022. Non bisogna dimenticare che è possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, come alternativa alla maxi-detrazione sulla dichiarazione dei redditi, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021. - Superbonus, le date utili per gli interventi trainati
La norma dice anche che, per avere diritto al superbonus, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati (il fotovoltaico, le finestre, ecc.) devono essere comprese tra la data di inizio e quella di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ad esempio: se l’inizio dei lavori per il cappotto termico è al 15 luglio e la fine è al 15 settembre, per avere diritto al 110% sui pannelli fotovoltaici le spese per l’installazione di questi ultimi deve essere fatta entro quell’intervallo di tempo. Non prima, non dopo. L’Agenzia delle Entrate precisa che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione. Le spese, invece, per gli interventi trainati devono essere sostenute non solo nel periodo in cui è in vigore il superbonus, ma anche nell’intervallo di tempo entro il quale viene fatto l’intervento trainante che giustifica la maxi-detrazione. - Superbonus, quando non vale l’agevolazione (e cosa fare)
Questo vuol dire, ad esempio e secondo quanto determinato dall’Agenzia, che l’installazione dei pannelli solari effettuata a ottobre 2020 (quindi entro i termini del 110%) non potrà beneficiare del superbonus nel caso in cui il cappotto termico sia stato fatto a giugno 2020, poiché le spese per l’intervento trainante sono state sostenute fuori dal periodo in cui viene riconosciuto il beneficio. Quello che il contribuente potrà fare sarà utilizzare l’opzione della cessione del credito, che è prevista per gli anni 2020 e 2021, ma con le percentuali di detrazione previste per i singoli interventi (ristrutturazione edilizia o ecobonus, ma non il 110%). - Superbonus su spese parziali
Il superbonus potrebbe essere applicato solo per le spese anche parziali sostenute nel periodo stabilito dalla legge e solo sugli interventi trainanti. Mettiamo il caso, ad esempio, che un contribuente voglia fare a giugno 2020 i lavori per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione. Se nel mese di giugno (quindi fuori dal periodo agevolato) dà un acconto al fornitore, su quella spesa non avrà il 110%. Se versa un saldo nel mese di luglio, su questa spesa potrà avere il superbonus. Sempre che le asseverazioni ed i requisiti tecnici lo consentano. Ad ogni modo, anche se successivamente (a settembre, per dire) mettesse i pannelli solari, su quest’ultima spesa non avrebbe diritto al superbonus.